Monopattini elettrici e targhe digitali: il Garante detta le regole sulla tutela dei dati
30/01/2026
La futura piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio delle targhe dei monopattini elettrici supera il vaglio del Garante per la protezione dei dati personali, ma con precise prescrizioni a tutela dei cittadini. L’Autorità ha infatti espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ponendo però alcune condizioni vincolanti per rendere il sistema conforme ai principi di proporzionalità, minimizzazione e correttezza previsti dalla normativa privacy.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio percorso di regolamentazione della micromobilità elettrica, che punta a rafforzare sicurezza stradale, tracciabilità dei veicoli e responsabilizzazione dei proprietari, senza però trasformare l’innovazione tecnologica in un’occasione di raccolta eccessiva di dati personali.
Autenticazione digitale sì, controlli ridondanti no
Uno dei punti centrali sollevati dal Garante riguarda l’identificazione dei richiedenti il contrassegno. Lo schema di decreto prevedeva la possibilità di una verifica automatica dei dati anagrafici tramite collegamento con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Una previsione che l’Autorità ha chiesto di eliminare, ritenendola non necessaria.
La motivazione è chiara: l’accesso alla piattaforma avviene già attraverso strumenti di identità digitale qualificata, come SPID o CIE, che garantiscono un livello di affidabilità elevato. Aggiungere ulteriori interrogazioni a banche dati pubbliche avrebbe introdotto un trattamento sproporzionato, ampliando inutilmente il perimetro informativo senza un reale beneficio funzionale.
Maggiore chiarezza sulle verifiche per le imprese
Un’ulteriore osservazione riguarda le richieste presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, come le imprese. In questo caso, il Garante ha chiesto al MIT di specificare in modo puntuale quali banche dati saranno utilizzate per verificare l’esistenza dell’impresa e i poteri di rappresentanza del richiedente.
La mancanza di indicazioni precise avrebbe infatti reso opaco il trattamento dei dati, in contrasto con i principi di trasparenza e prevedibilità. L’Autorità ha ribadito che ogni flusso informativo deve essere chiaramente definito a monte, sia per consentire controlli efficaci sia per permettere agli interessati di comprendere come e perché i propri dati vengono utilizzati.
Responsabilità concentrate in capo al Ministero
Un ultimo aspetto, tutt’altro che formale, riguarda la titolarità del trattamento. Il Garante ha prescritto che tutti gli adempimenti privacy connessi al funzionamento della piattaforma – dall’informativa agli utenti fino alla gestione dell’esercizio dei diritti – siano attribuiti in modo esclusivo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Questa scelta mira a evitare frammentazioni di responsabilità e possibili zone grigie, garantendo un unico referente istituzionale per i cittadini. Un’impostazione che rafforza la tutela degli interessati e riduce il rischio di disallineamenti operativi.
Il parere dell’Autorità traccia così un equilibrio netto: innovazione e digitalizzazione possono procedere, purché accompagnate da regole chiare e da un uso dei dati strettamente funzionale agli obiettivi dichiarati. Anche nella mobilità del futuro, la protezione della persona resta un punto fermo.
Laureata in Psicologia, ama scrivere articoli di filosofia, salute e benessere. Amante dei viaggi in solitaria.